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Arrivo, partenza e cambio di indirizzo |
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ARRIVO Per le persone che intendono prendere domicilio nel Comune è fatto obbligo di presentarsi personalmente presso l'ufficio controllo abitanti entro 8 giorni dall'effettivo arrivo. È necessario compilare il formulario di notifica di arrivo e presentare inoltre i seguenti documenti: - Documento di legittimazione (carta d'identità o passaporto)
- Permesso stranieri
- Dichiarazione di appartenenza a una cassa malati riconosciuta
- Copia contratto d'affitto
- Libretto servizio militare
- Copia tessera canica ANIS
La notifica riguardante l'economia domestica avviene a cura di un suo membro maggiorenne. Occorre informare prima della propria partenza l'Ufficio controllo abitanti del domicilio precedente. |
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PARTENZA Ogni persona che decide di trasferire il domicilio in altro Comune, deve presentarsi personalmente (per le famiglie: membro maggiorenne) alla Cancelleria comunale o inoltrare all'Ufficio controllo abitanti entro 8 giorni dalla partenza, il formulario di notifica di partenza, oppure una conferma scritta dove vengono specificati i seguenti dati: - Cognome e nome
- Indirizzo precedente
- Nuovo indirizzo
- Data della partenza
- Recapito telefonico
Successivamente sarà necessario presentarsi nel nuovo Comune di domicilio per annunciare l'arrivo. Notifica di partenza |
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Il cambio di indirizzo all'interno del Comune dev'essere comunicato di all'Ufficio controllo abitanti tramite l'apposito formulario, indicando il nuovo indirizzo e la data del cambiamento. |
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CAMBIO DI INDIRIZZO - NOTIFICA DEL LOCATORE
In base all'art. 16 del Regolamento concernente il controllo degli abitanti "ogni locatore deve notificare all'UCA, con l'apposito modulo, l'arrivo di nuovi conduttori,... entro 8 giorni dall'entrata in vigore del contratto o della data effettiva di occupezione in mancanza di contratto scritto; tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente un cittadino svizzero o uno straniero". Stesso obbligo vale anche in caso di partenza di inquilini (art. 21 cpv 2 del sopra citato Regolamento): "Il locatore deve notificare all'UCA, entro 8 giorni dal fatto, la partenza della persona fisica dello stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di alloggiare gratuitamente una persona fisica". |
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